È possibile chiedere le pubblicazioni per matrimonio solo se almeno uno dei nubendi è residente nel Comune di Foppolo.
Entrambi i nubendi, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico (modulo di procura speciale), possono presentarsi in comune dal martedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il venerdì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30. In Tale sede viene concordata la data del matrimonio civile.
I certificati relativi alle pubblicazioni sono richiesti d’ufficio ai sensi dell’art. 18 della Legge 7.8.1990 n. 241: pertanto la richiesta di pubblicazione da parte dei nubendi DEVE essere presentata anzitempo, per consentire all’ufficio l’acquisizione della documentazione necessaria.
La pubblicazione viene effettuata per otto giorni consecutivi e il matrimonio non può essere celebrato prima del 4° giorno successivo agli 8 giorni.
Se il matrimonio non è celebrato nei 180 giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.
È opportuno che i nubendi, per questioni inerenti la competenza di trascrizione dell'atto di matrimonio, NON TRASFERISCANO LA RESIDENZA nel periodo che intercorre dalla delle pubblicazioni alla data del matrimonio.
Casi particolari
- I minorenni che hanno compiuto i sedici anni possono chiedere le pubblicazioni di matrimonio soltanto dopo aver ottenuto dal competente TRIBUNALE DEI MINORENNI l’apposito decreto previsto dall’art. 84 del Codice Civile.
- Le vedove e le divorziate non possono contrarre matrimonio se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Il Tribunale con Decreto può autorizzare (prima dei 300 giorni) il matrimonio quando è escluso lo stato di gravidanza. In alternativa per le divorziate è ammessa la presentazione della copia della sentenza di divorzio con l’indicazione dell’art. 3 Legge 898/1970.
- I cittadini stranieri devono presentare il nulla osta rilasciato dall’autorità competente (Ambasciata o Consolato del proprio paese presente in Italia) dal quale deve risultare che in base alle leggi del proprio Stato nulla osta al matrimonio, e che quindi il matrimonio celebrato in Italia è riconosciuto dal Paese straniero. Tale dichiarazione dovrà contenere tutte le generalità del cittadino (nome-cognome-luogo e data di nascita-paternità e maternità-cittadinanza-stato civile e residenza). Se nella suddetta dichiarazione non è precisato il luogo o la data di nascita o la paternità o la maternità, devono altresì presentare l’atto di nascita. I documenti presentati devono essere legalizzati presso l’autorità competente (Prefettura). (Se la certificazione viene emessa dal Comune straniero, la legalizzazione e la traduzione dovranno essere effettuate dal Consolato o Ambasciata italiana presenti sul territorio straniero).