Possono richiedere la Cittadinanza Italiana ai sensi dell'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 gli stranieri coniugati civilmente con cittadini italiani e legalmente residenti in Italia per almeno due anni successivi al matrimonio.
In caso di figli nati o adottati dai coniugi la residenza legale necessaria è di un anno.
Lo straniero può presentare la domanda di concessione della cittadinanza italiana ON LINE, registrandosi al portale del Ministero dell'Interno
Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, il certificato di nascita debitamente tradotto e legalizzato, il certificato penale debitamente tradotto e legalizzato, la ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di 200 euro previsto dalla legge 94/2009 e un documento di riconoscimento.
Alla sezione "documento di riconoscimento", oltre al documento di riconoscimento si invita a scansionare copia del permesso di soggiorno e copia del codice fiscale.
ATTENZIONE!
AL FINE DI GARANTIRE UNA CORRETTA COMPILAZIONE, S’INFORMA CHE, ALLA VOCE “LUOGO DI NASCITA”, POTRÀ ESSERE INDICATO O QUANTO INDICATO NELLA TRADUZIONE DEL CERTIFICAZIONE DI NASCITA O QUANTO RIPORTATO NEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ALLEGATO ALL’ISTANZA.
La Prefettura si riserva di convocare lo straniero presso i propri sportelli per la verifica dell'autenticità dei documenti scansionati e per formalizzare la conclusione della procedura di presentazione dell’istanza mediante il deposito dei suddetti documenti e la sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale l’interessato ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 dichiara la corrispondenza al vero dei dati e degli atti allegati all’istanza nonché di essere stato informato ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003.